Per la revisione della tabella millesimale deve essere accertato un errore essenziale

Secondo Corte di Cassazione, II Sez. Civ., sentenza n. 19797 del 04-10-2016, per la revisione delle tabelle millesimali occorre che siano accertati errori essenziali nel calcolo del valore dei singoli appartamenti, errori sia di fatto (che attengono per esempio all’altezza  all’estensione, etc.) che di diritto (per esempio considerare nell’accertamento le circostanza irrilevanti a norma dell’ultimo comma dell’art 68 disp. att. cod. civ.). Non possono essere considerati essenziali gli errori determinati dall’applicazione di criteri soggettivi nella valutazione dei singoli elementi necessari per la stima: sotto tale aspetto l’errore di valutazione non può mai essere ritenuto essenziale in quanto non costituisce un errore sulla qualità della cosa a norma dell’art. 1429 n. 2 cod. civ. (cfr. Cass. n. 4421/2001). Pertanto, il lamentato mutamento delle condizioni dell’unità immobiliare, che non incide sulla consistenza reale e sulle caratteristiche obiettive utili ai fini del calcolo del valore delle singole porzioni di piano, non è sufficiente per una revisione delle tabelle millesimali.

 

 

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